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	<title>Sora Mediazioni &#187; Manuele Gismondi</title>
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	<description>Servizi a 360° nell’intermediazione immobiliare</description>
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		<title>ECOBONUS 110%</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi in materia]]></category>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;emergenza Covid 19 ha spinto il governo ad adottare misure economiche che siano più vicine agli italiani e che siano nuovo trampolino di lancio per la rinascita del nostro bel Paese. In materia di detrazione fiscale, la maggioranza ha firmato un emendamento al decreto rilancio 2020 apportando novità sull&#8217;ecobonus 110%. Ma di cosa si tratta? Parliamo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;emergenza Covid 19 ha spinto il governo ad adottare misure economiche che siano più vicine agli italiani e che siano nuovo trampolino di lancio per la rinascita del nostro bel Paese. In materia di detrazione fiscale, la maggioranza ha firmato un emendamento al decreto rilancio 2020 apportando novità sull&#8217;ecobonus 110%. Ma di cosa si tratta?<span id="more-5968"></span></p>
<p>Parliamo di una detrazione fiscale al 110% appunto, di tutte quelle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, per il periodo che va dal primo luglio 2020 al trentuno dicembre 2022 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Tale detrazione sui lavori di ristrutturazione si applicherà a: prime e seconde case unifamiliari e i condomini, strutture turistiche (come alberghi e residence a condizione che i proprietari siano gestori dell&#8217;attività) enti non commerciali compresi quelli appartenenti al terzo settore e quelli religiosi, agli immobili adibiti all&#8217;attività di scuola paritaria d&#8217;infanzia non profit, beni provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica e quelli di associazioni e società sportive dilettanti.</p>
<p>Non tutti i lavori però sono ammessi all&#8217;ecobonus 110% , vediamo quali lo sono nello specifico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l&#8217;involucro dell&#8217;edificio con un&#8217;incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell&#8217;edificio medesimo, entro un limite di sessanta mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l&#8217;edificio (cd cappotto degli edifici); sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spesa a trenta mila euro moltiplicato per le unità immobiliari); spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sempre se contestualmente sia stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi; la detrazione spetta anche per gli impianti fotovoltaici e accomulatori ad essi integrati, se l&#8217;installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi strutturali elencati o a quelli anti-sismici; per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anch&#8217;esse incentivate al 110%, ma con l&#8217;obbligo di intervento strutturale abbinato.</p>
<p>La detrazione si applicherà anche nel caso di lavori come sostituzione degli infissi, finestre , tende da sole, condizionatori e serramenti, solo però se tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi maggiori. Questi lavori devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell&#8217;edificio, questa è condizione necessaria per aver diritto all&#8217;ecobonus 110%; nel caso in cui non sia possibile sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l&#8217;attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L&#8217;ecobonus 110% sarà valido per la seconda casa sempre e quando si tratti  di seconde case non di lusso. E secondo le ultime novità del decreto rilancio sull&#8217;ecobonus 110% la detrazione per i lavori di ristrutturazione sarebbe estesa anche agli impianti sportivi e agli alberghi.</p>
<p>In luogo della detrazione i contribuenti possono optare per uno sconto in fattura, cedendo la detrazione al fornitore o ad una banca per la trasformazione in credito d&#8217;imposta con possibilità di cessione a terzi. La quota di credito d&#8217;imposta non utilizzata nell&#8217;anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. In pratica si può chiedere al fornitore uno sconto pari alla somma che corrisponde alla detrazione spettante. Il fornitore che ha effettuato gli interventi poi potrà recuperare la somma applicando un credito d&#8217;imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ad intervenire nel rilascio della documentazione necessaria all&#8217;accesso al superbonus 110% sono il tecnico (geometra, ingegnere, architetto) che segue l&#8217;andamento dei lavori garantendone la conformità a quanto previsto dai bonus. Commercialista e Caf intervengono invece nella redazione del visto di conformità. La copia della documentazione va poi inoltrata all&#8217;Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e lo sviluppo economico sostenibile).</p>
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		<title>AFFITTO: MISURE DI SOSTENTAMENTO DURANTE L&#8217;EMERGENZA COVID 19</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il COVID 19 ha dato vita oltre che ad una emergenza sanitaria mondiale anche a molte situazioni di disagio economico, per molte famiglie e molti commercianti che tra mille difficoltà, si trovano a dover fare i conti con spese divenute insostenibili, tra cui il pagamento dei canoni di affitto. Cosa succede dunque se l&#8217;inquilino, in assenza [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il COVID 19 ha dato vita oltre che ad una emergenza sanitaria mondiale anche a molte situazioni di disagio economico, per molte famiglie e molti commercianti che tra mille difficoltà, si trovano a dover fare i conti con spese divenute insostenibili, tra cui il pagamento dei canoni di affitto. Cosa succede dunque se l&#8217;inquilino, in assenza di un accordo con il locatore, non paga o paga una cifra inferiore a quella stabilita dal contratto di locazione?<span id="more-5956"></span></p>
<p>L&#8217;affittuario è inadempiente alla propria obbligazione di pagare l&#8217;affitto, dunque diventa moroso e ciò porta alla ovvia conseguenza dello sfratto, sia che si tratti di un contratto di affitto per un immobile ad uso commerciale che residenziale. Si è quindi tenuti al pagamento dei canoni con tutte le ulteriori spese di procedura e di avvocati. Si giunge ugualmente allo sfratto anche se il locatario paga, ma solo parzialmente, la cifra pattuita per il canone d&#8217;affitto. In questo caso però, il giudice, provando la buona volontà nel pagamento, è propenso a concedere il termine di grazia, ovvero altri 60-90 giorni per integrare il pagamento.</p>
<p>In assenza di un provvedimento normativo ad hoc che preveda uno sconto sugli affitti per il CoronaVirus, la soluzione migliore per evitare un procedimento di sfratto resta dunque un accordo tra le parti, ovvero tra il conduttore ed il locatore, entrambi propensi a mantenere in vita il contratto di locazione in essere.</p>
<p>In questo caso la legge ci viene incontro. Facciamo riferimento all&#8217;art. 1467 del CC, il quale pone un valido rimedio quando a seguito di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la prestazione dovuta da una parte del contratto diventa eccessivamente onerosa.</p>
<p>Escludendo la volontà delle parti di risolvere il contratto, l&#8217;emergenza COVID 19 diviene condizione per decidere liberamente di modificare, temporaneamente o in modo definitivo, le condizioni del contratto. Il conduttore può legittimamente richiedere di ritardare il pagamento rispetto alla scadenza prevista in contratto senza addebito di interessi e/o penali in genere (art. 1256,2 cc) trattandosi di un inadempimento incolpevole a fronte di un&#8217;emergenza straordinaria. E&#8217; possibile concordare ulteriori nuove condizioni contrattuali come un equa riduzione del canone per tutto il periodo in cui permarrà il virus, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa il conduttore. Meglio invece la stipula di un nuovo contratto a condizioni più vantaggiose per le parti per la durata del periodo di crisi.</p>
<p>Nel caso in cui si raggiunga ad un accordo per la riduzione del canone di locazione  in seguito all&#8217;emergenza CoronaVirus, non è obbligatoria la registrazione della modifica contrattuale. Qualora però il contribuente decida di provvedere alla registrazione ai fini del calcolo delle imposte dirette senza attendere la fine dello stato di pericolo, non è tenuto a pagare le imposte di registro e di bollo.</p>
<p>Per velocizzare i tempi si può inviare una pec o una mail, senza doversi recare in un ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate allegando: la scansione dell&#8217;accordo di riduzione; il modello 69 compilato e sottoscritto; la dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà (art. 47, Dpr n 445/2000) di essere in possesso degli originali; la copia del documento di identità del richiedente, che deve specificare che la registrazione è esente da imposte (art. 19, comma 1, Dl n. 133/2014).</p>
<p>La registrazione della riduzione del canone di locazione in seguito all&#8217;emergenza CoronaVirus applicata dal proprietario dell&#8217;immobile all&#8217;inquilino rientra nella sospensione prevista dall&#8217;art 62, commi 1 e 6, del Dl &#8220;Cura Italia&#8221;. Pertanto potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.</p>
<p>Si invocano provvedimenti che vadano ad aiutare inquilini in difficoltà, ma anche a tutelare i proprietari. Al momento in tema di sostegno all&#8217;affitto ogni regione adotta misure normative differenti.</p>
<p>Per il Lazio la Giunta regionale ha approvato le delibere per lo stanziamento di 43 milioni di euro di bonus affitto; di questi circa 24,5 milioni sono destinati alla città di Roma e 18,5 agli altri Comuni del Lazio.</p>
<p>Tale manovra si articola in due misure: da una parte si prevede un investimento di 21 milioni di euro destinato a cittadini e famiglie con reddito Isee fino a 14&#8217;000 euro. Tali risorse sono assegnate ai comuni del Lazio che con un bando pubblico provvedono a trasferire i contributi alle persone che ne fanno domanda. Tale provvedimento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.</p>
<p>Dall&#8217;altra parte la seconda misura prevede un investimento regionale di 22 milioni di euro che verrà trasferito ai Comuni per sostenere il pagamento dell&#8217;affitto. E&#8217; rivolto ai locatari che hanno subito una contrazione di almeno il 30% del reddito dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. Il reddito non dovrà essere superiore ai 7000 euro trimestrali e il contributo sarà per tre mensilità pari al 40% del costo dell&#8217;affitto. E&#8217; possibile anche presentare al proprio Comune il contratto di locazione e un&#8217;autocertificazione  che attesti la propria situazione economica, per rientrare  nella graduatoria stilata dallo stesso ente entro 45 giorni per l&#8217;assegnazione delle risorse.</p>
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		<title>COVID 19 ED AFFITTI COMMERCIALI</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;emergenza CoronaVirus ha portato molte categorie colpite da una grave crisi economica a chiedere forme di sostentamento al governo. Ma cosa di concreto è stato messo in atto dal potere esecutivo? Tra le diverse misure inserite dal Governo Conte nel Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 Maggio 2020,  è stato predisposto anche uno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;emergenza CoronaVirus ha portato molte categorie colpite da una grave crisi economica a chiedere forme di sostentamento al governo. Ma cosa di concreto è stato messo in atto dal potere esecutivo?</p>
<p>Tra le diverse misure inserite dal Governo Conte nel Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 Maggio 2020,  è stato predisposto anche uno &#8220;sconto&#8221;  per gli affitti dei locali commerciali.<span id="more-5952"></span></p>
<p>Si tratta di un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio. L&#8217;agevolazione scende al 30% in caso di affitto d&#8217;azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d&#8217;impresa, arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d&#8217;imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d&#8217;imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In più il nuovo credito d&#8217;imposta in alternativa all&#8217;utilizzo diretto, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.</p>
<p>E&#8217; possibile optare per la cessione del credito d&#8217;imposta anche al locatore; in questo caso quest&#8217;ultimo può utilizzare il credito d&#8217;imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d&#8217;impresa o professione, il credito d&#8217;imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell&#8217;art. 17 del Dlgs n.241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&#8217;IRAP e non è soggetto a limiti di compensazione. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all&#8217;art. 61 TUIR e dei componenti negativi di cui all&#8217;art. 109, comma 5, TUIR. In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo è espressamente previsto che il credito d&#8217;imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all&#8217; art.65 Decreto Cura Italia. Sarà un provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall&#8217;entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.</p>
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		<title>ACCETTAZIONE TACITA DELL&#8217;EREDITA&#8217;. CHIARIMENTI.</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eredità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando si apre una successione i beneficiari, chiamati all&#8217;eredità, non sono automaticamente eredi: se vogliono possono accettare o rinunciare. Quando nell&#8217;eredità sono compresi beni immobili l&#8217;accettazione (espressa o tacita) deve essere registrata e deve essere trascritta presso i Pubblici Registri Immobiliari. La presentazione della denunzia di successione presso l&#8217;Agenzia delle Entrate non determina mai accettazione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si apre una successione i beneficiari, chiamati all&#8217;eredità, non sono automaticamente eredi: se vogliono possono accettare o rinunciare. Quando nell&#8217;eredità sono compresi beni immobili l&#8217;accettazione (espressa o tacita) deve essere registrata e deve essere trascritta presso i Pubblici Registri Immobiliari. La presentazione della denunzia di successione presso l&#8217;Agenzia delle Entrate non determina mai accettazione dell&#8217;eredità essendo solo adempimento di obblighi fiscali (pagamento imposte di successione).<span id="more-4984"></span></p>
<p>Una volta accettata la successione, la stessa dovrà essere trascritta a cura del notaio. Questo atto di trascrizione è reso <b>obbligatorio  dal 1° luglio 2010</b>, perchè chi decide di vendere un bene accettato in seguito all’apertura di una successione è obbligato, per legge, a garantire all&#8217;acquirente un acquisto certo, sicuro ed opponibile e deve quindi garantire una corretta trascrizione di tutti i trasferimenti precedenti (provenienza) anche ereditari. La trascrizione effettuata sarà utile per l&#8217;erede (venditore) anche nel caso di successive vendite di altri immobili (ereditari) senza che debba essere sopportato altro costo.</p>
<p><b>E’ necessario, per garantire tutte le parti di una vendita</b>, che il Notaio verifichi, attraverso i controlli e le visure, la provenienza del bene e, nel caso di provenienza ereditaria, l&#8217;esistenza di una accettazione della eredità. Se chi vende non ha ancora accettato espressamente l&#8217;eredità (con atto notarile ovvero davanti il Cancelliere del Tribunale) la vendita può essere regolarmente stipulata, non sarà necessario un atto di accettazione espressa (con maggiori costi) ma sarà sufficiente una trascrizione in più (dell&#8217;accettazione tacita) a spese del venditore e a cura del Notaio. Capita spesso infatti, che al momento di rivendere un immobile ereditato il venditore si sente richiedere dal Notaio una somma di danaro per l’accettazione tacita dell’eredità.</p>
<p>La legge infatti considera la vendita di un immobile ereditato come una manifestazione di accettazione dell’eredità in re ipsa. È quindi sufficiente una dichiarazione dell’atto notarile, il pagamento di tasse modeste e l’operato del notaio che provvede all’operazione di trascrizione. In pratica quindi, con lo stesso atto di vendita il notaio compie due trascrizioni, di cui la prima, immediatamente precedente, è quella a favore del venditore per l’acquisto in successione, e l’altra, immediatamente successiva, è a favore dell’acquirente che acquista con la compravendita. <b>Il costo, è relativamente modesto, una somma totale di euro 500.</b></p>
<p>Una cosa è certa: il notaio non può far finta di niente, perché è obbligato dalla legge a fornire sicurezza nelle transazioni immobiliari e non può far rischiare l’acquirente. Il problema della mancanza della continuità delle trascrizioni è un problema del venditore, ed è ovvio che debba pagare lui, non l’acquirente. Si tenga presente che in caso di rifiuto del venditore di regolarizzare la proprietà del suo bene, l’acquirente ben potrebbe invocare l’inadempimento del venditore e chiedere la restituzione del doppio della caparra.</p>
<p>Fonte: Immobiliare Plurima</p>
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		<title>PIGNORAMENTI PIU&#8217; SEMPLICI: IL REGALO DELLA &#8220;MANOVRINA&#8221;.</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E’ entrata ufficialmente in vigore la “manovrina” chiesta da Bruxelles all’Italia per pareggiare i conti ed evitare così l’apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro paese. La manovrina è volta a ridurre il DEFICIT/PIL di quest’anno al 2,1% e sterilizza le clausole di salvaguardia dell’Iva. Per quanto riguarda il tanto discusso capitolo Iva, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E’ entrata ufficialmente in vigore la “manovrina” chiesta da Bruxelles all’Italia per pareggiare i conti ed evitare così l’apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro paese. La manovrina è volta a ridurre il DEFICIT/PIL di quest’anno al 2,1% e sterilizza le clausole di salvaguardia dell’Iva. Per quanto riguarda il tanto discusso capitolo Iva, infatti, si prevede che l’anno prossimo l’aumento del 3% sull’imposta prevista per i beni di largo consumo sia ridotta all’1,5 per cento, nel 2019 allo 0,5% e nel 2020 all’1 per cento.<span id="more-3180"></span></p>
<p>Ma una norma in particolare è destinata a far discutere e riguarda i <b>PIGNORAMENTI IMMOBILIARI </b>che sono resi ora più semplici. Nel dettaglio è  stato introdotto un limite più elastico in relazione al pignoramento delle seconde case e degli altri immobili di proprietà del contribuente in debito con lo Stato. Il tetto di valore dei 120’000 euro oggi esistente non si calcolerà più sul singolo bene del contribuente, ma sulla totalità dei beni a lui intestati. In sostanza diventa più semplice pignorare la casa del contribuente che è in debito con il Fisco.</p>
<p>Per capire meglio cosa significa, ricordiamo cosa prevede l’attuale normativa sui pignoramenti immobiliari.</p>
<p>Oggi è vietato pignorare la prima casa se questa è l’unico immobile di proprietà del contribuente e a patto che sia accatastato come abitazione civile, quindi non un immobile di lusso. Inoltre è vietato il pignoramento quando il valore dell’immobile da pignorare, al netto delle passività ipotecarie, è inferiore ai 120’000 euro. Ora la modifica introdotta dalla manovrina chiesta da Bruxelles all’Italia interviene proprio sul “quantum”, ossia sul valore dell’immobile da sottoporre a pignoramento quando si ha un debito pendente con il Fisco. Se il patrimonio immobiliare complessivo, compresa la prima casa, supera i 120.000 euro, la riscossione potrà agire in maniera diretta senza alcun limite. È sufficiente quindi che il totale dei beni immobili posseduti dal debitore, e non più il singolo bene da espropriare, raggiunga l’importo dei 120’000 euro e scompare il divieto.</p>
<p>Ne consegue che il pignoramento diventa più facile, come scrive il sito <em>Laleggepertutti.it</em>:</p>
<p><i>“in buona sostanza viene agevolato il </i><strong><i>pignoramento immobiliare</i></strong><i> </i><i>essendo più facile, in questo modo, raggiungere la soglia di legge. Infatti, per effetto della modifica, ai fini del pignoramento immobiliare i requisiti di valore sono rappresentati (oltre che dal non mutato importo del debito complessivo affidato all’agente della riscossione, che come abbiamo detto deve essere maggiore di 120’000 euro) dal valore catastale del totale degli immobili posseduti, che deve essere pari almeno a 120’000 euro”.</i></p>
<p>Resta fermo il divieto di pignoramento dell’<strong>abitazione principale</strong>, a prescindere dall’entità del credito e dal valore dell’immobile.</p>
<p>Fonte: Wall Street Italia.com</p>
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		<title>IL PRELIMINARE DI VENDITA</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendita]]></category>

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		<description><![CDATA[Il contratto preliminare o compromesso, è l&#8217;atto che precede il rogito ed è il primo documento che impegna entrambe le parti (acquirente e venditore) a rispettare gli accordi già presi in precedenza. Esso, solitamente, contiene i seguenti dati: - dati identificativi delle parti e dell&#8217;immobile; - prezzo dell&#8217;immobile, le modalità e i termini di pagamento; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il contratto preliminare o compromesso, è l&#8217;atto che precede il rogito ed è il primo documento che impegna entrambe le parti (acquirente e venditore) a rispettare gli accordi già presi in precedenza.</p>
<p>Esso, solitamente, contiene i seguenti dati:</p>
<p>- dati identificativi delle parti e dell&#8217;immobile;</p>
<p>- prezzo dell&#8217;immobile, le modalità e i termini di pagamento;</p>
<p>- regolarità dell&#8217;immobile rispetto alle norme edilizie ed esistenza di eventuali vincoli;</p>
<p>- titolo del possesso con la data in cui esso inizia;<span id="more-3079"></span></p>
<p style="text-align: justify;">- versamento dell&#8217;acconto o caparra e le conseguenze penali; E&#8217; bene ricordare la distinzione tra i due: l&#8217;acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria in caso di inadempienza in quanto le parti non sono vincolate economicamente l&#8217;una nei confronti dell&#8217;altra; la caparra, al contrario, garantisce sia il venditore che l&#8217;acquirente. Infatti, in caso di inadempimento da parte dell&#8217;acquirente, il venditore può trattenere le somme versate come risarcimento del danno subito. Se invece, è il venditore a non rispettare gli accordi presi, l&#8217;acquirente può, per legge, chiedere la restituzione del doppio della caparra versata.</p>
<p>- data del rogito;</p>
<p>- clausola dell&#8217;eventuale arbitrato ( strumento che si occupa di risolvere le controversie );</p>
<p>- data e firma dei contraenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;articolo 2645 bis del codice civile, il preliminare va trascritto nei pubblici registri se redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata. La trascrizione, anche se non sempre è obbligatoria, è consigliata perché è una forma di garanzia ed è una vera e propria &#8220;prenotazione&#8221; del bene. Tuttavia, se entro un anno dalla data del rogito o entro tre anni dalla trascrizione stessa non viene effettuata la trascrizione del rogito, essa decade. E&#8217; il Notaio che ha il compito di trascrivere l&#8217;atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la registrazione, l&#8217;obbligo anche in questo caso, riguarda atti pubblici e scritture private autenticate e bisogna versare le spese standard: l&#8217;imposta di registro fissa di € 200 da pagare entro 20 giorni dalla data di stipula e l&#8217;imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe e € 2,00 per ogni documento allegato. Anche in questo caso, se è coinvolto un Notaio, provvederà lui stesso ai pagamenti. Nel caso in cui il rogito non dovesse essere stipulato, le imposte versate non saranno rimborsate a meno che non ci siano cause che non dipendano dalle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ci si è affidati alla figura dell&#8217;agente immobiliare per l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, è bene ricordare che alla firma del compromesso scatta il suo diritto a riscuotere la provvigione perché è quello il momento in cui &#8220;l&#8217;affare è concluso per effetto del suo intervento&#8221;. La provvigione non è fissata dalla legge, ma solitamente è dovuta da entrambe le parti, salvo accordi diversi in sede di trattativa.</p>
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		<title>CEDOLARE SECCA: NOVITA&#8217; 2017</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La cedolare secca è un regime di tassazione sui canoni d&#8217;affitto alternativo a quello ordinario di cui può usufruire il Locatore comunicandolo al Conduttore direttamente o facendo inserire una clausola nel contratto di locazione. Il Locatore aderendo alla cedolare secca rinuncia per un periodo di tempo alla facoltà di chiedere l&#8217;aggiornamento del canone, anche se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La cedolare secca è un regime di tassazione sui canoni d&#8217;affitto alternativo a quello ordinario di cui può usufruire il Locatore comunicandolo al Conduttore direttamente o facendo inserire una clausola nel contratto di locazione. Il Locatore aderendo alla cedolare secca rinuncia per un periodo di tempo alla facoltà di chiedere l&#8217;aggiornamento del canone, anche se è previsto nel contratto. La cedolare consiste nel pagamento di un&#8217;imposta fissa che andrà a sostituire le spese relative alla registrazione, alla proroga e alla risoluzione del contratto: l&#8217;imposta di bollo e l&#8217;imposta di registro. <span id="more-3075"></span><br />
Se l&#8217;aliquota, fino a qualche mese fa, per i contratti di locazione a canone concordato era stabilita al 15%, nel 2017 l&#8217;aliquota viene ridotta al 10%, fino alla fine dell&#8217;anno, sia per quanto riguarda questi contratti e sia per quelli transitori ( da 1 a 3 anni) stipulati nei Comuni con scarsa densità abitativa o in quelli ad alta densità; l&#8217;aliquota è al 10% anche sui contratti stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza dopo che si sono verificati degli eventi calamitosi.</p>
<p>Un&#8217;altra novità riguarda i Locatori &#8220;distratti&#8221;. Molti Locatori dimenticano di comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate la proroga di un contratto alla scadenza con la conseguenza che l&#8217;opzione per la cedolare non si rinnovi automaticamente. Per evitare ciò, grazie ad un provvedimento approvato a fine 2016, chi dimentica di confermare la proroga nei primi mesi del contratto non ha bisogno di alcuna revoca se il contribuente mantiene un comportamento coerente.</p>
<p>Per quanto riguarda il pagamento, con la cedolare secca le tasse vanno pagate con un acconto e successivamente un saldo:</p>
<p>- l&#8217;acconto è dovuto se l&#8217;importo dell&#8217;imposta sostitutiva dovuta per l&#8217;anno precedente supera € 51,65 e può essere pagato in un&#8217;unica soluzione se l&#8217;importo è inferiore a € 257, 52 oppure in due rate se l&#8217;importo dovuto supera € 257,52. Non è dovuto, invece, nel primo anno poiché manca la base imponibile di riferimento;</p>
<p>- il saldo va effettuato entro il 16 Giugno dell&#8217;anno successivo ed è possibile ritardare il pagamento fino al 16 Luglio con una maggiorazione dello 0,40%.</p>
<p>Per il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:</p>
<p><strong>1840 &#8211; Cedolare secca locazioni &#8211; Acconto prima rata </strong></p>
<p><strong>1841 &#8211; Cedolare secca locazioni &#8211; Acconto seconda rata o unica soluzione </strong></p>
<p><strong>1842 &#8211; Cedolare secca locazioni &#8211; Saldo </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Casa.it</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>LEGGE DI STABILITA&#8217; 2017: TUTTE LE AGEVOLAZIONI PER LA CASA.</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Legge di Stabilità dello scorso anno, attraverso l&#8217;agevolazione fiscale &#8220;bonus mobili&#8221;, aveva dato la possibilità a molte giovani coppie under 35 di acquistare mobili nuovi destinati ad arredare la nuova abitazione con una detrazione dall&#8217;Irpef del 50% delle spese sostenute. Questa agevolazione tuttavia, non è stata prorogata nel 2017, ma è rimasta in vigore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità dello scorso anno, attraverso l&#8217;agevolazione fiscale &#8220;bonus mobili&#8221;, aveva dato la possibilità a molte giovani coppie under 35 di acquistare mobili nuovi destinati ad arredare la nuova abitazione con una detrazione dall&#8217;Irpef del 50% delle spese sostenute. Questa agevolazione tuttavia, non è stata prorogata nel 2017, ma è rimasta in vigore quella riguardante l&#8217;acquisto di elettrodomestici e arredi legati ad una ristrutturazione edilizia che deve essere iniziata nel 2016 e proseguire nel nuovo anno. <span id="more-2974"></span>La detrazione fiscale è del 50% su un importo massimo di € 10&#8217;000 ed è possibile acquistare elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+. I soggetti che possono usufruire del &#8220;bonus&#8221; sono giovani coppie che hanno costituito un nucleo familiare da almeno tre anni.</p>
<p>Un&#8217;altra &#8220;agevolazione&#8221; nata nel 2011 e prorogata nell&#8217;anno in corso, riguarda &#8220;il fondo mutui giovani coppie&#8221;, un&#8217;agevolazione destinata agli stessi soggetti che non sono in grado di dare garanzie necessarie agli istituti di credito per la sottoscrizione di un mutuo, non avendo un contratto a tempo indeterminato. Le coppie aventi i requisiti richiesti, possono usufruire di una garanzia sul 50% del capitale erogato dalla banca per l&#8217;acquisto della casa purché il valore non sia superiore ai € 250&#8217;000.<br />
Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici, l&#8217;ecobonus nel 2017 resterà del 65% e sarà detratto in 10 quote annuali sull&#8217;Irpef, in caso di persone fisiche e sull&#8217;Ires, in caso di società.</p>
<p>Grazie al &#8220;bonus ristrutturazioni&#8221;, è possibile detrarre dall&#8217;Irpef una parte delle spese sostenute per la ristrutturazione delle abitazioni:</p>
<p>- 50% delle spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2016 con un limite massimo di € 96&#8217;000;</p>
<p>- 36% delle spese sostenute dal 1 Gennaio 2017 con il limite massimo di € 48&#8217;000.</p>
<p>Invece, per quanto riguarda i condomini:</p>
<p>- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante assegno bancario o postale;</p>
<p>- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nel modello le spese sostenute con il codice fiscale di colui che ha effettuato il bonifico.</p>
<p>Viste le vicende degli ultimi periodi, è stato reso necessario adottare anche delle misure per la sicurezza antisismica degli edifici. Il Premier Renzi aveva ribadito più volte che si sarebbero impegnati nel ricostruire tutto ciò che è stato danneggiato dal sisma del 24 Agosto 2016. Dal 1 Gennaio 2017, la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di adeguamento sismico sarà sostituita da un bonus che può andare dal 50 all&#8217;80%. Gli interventi interesseranno la zona 3, quella dove la possibilità di un forte terremoto esiste ma è rara e anche quella zona dove la sismicità è bassa, la zona 4, dove verrà attuato uno sconto del 50% detratto in 5 anni.</p>
<p>Fonte: &#8220;Idealista.it&#8221;</p>
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		<title>COMPRAVENDITE ANCORA IN AUMENTO, MA I GIOVANI ITALIANI PREFERISCONO GLI AFFITTI</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Dai risultati emersi da numerosi studi, gli italiani che rientrano nella categoria degli under 35 preferiscono rimanere fedeli all&#8217;affitto piuttosto che acquistare una casa. Il motivo è dato principalmente dall&#8217;instabilità lavorativa, presente purtroppo nel nostro paese, causa anche dei numerosi spostamenti di molti nostri giovani all&#8217;estero. Nonostante siano state introdotte anche molte agevolazioni per coloro che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dai risultati emersi da numerosi studi, gli italiani che rientrano nella categoria degli under 35 preferiscono rimanere fedeli all&#8217;affitto piuttosto che acquistare una casa. Il motivo è dato principalmente dall&#8217;instabilità lavorativa, presente purtroppo nel nostro paese, causa anche dei numerosi spostamenti di molti nostri giovani all&#8217;estero.<span id="more-2901"></span></p>
<p>Nonostante siano state introdotte anche molte agevolazioni per coloro che decidono di acquistare casa, ad oggi, gli under 35 rimangono fermi sulla loro decisione e sulla loro diffidenza verso il mattone. Secondo recenti sondaggi a livello nazionale, il 18% della popolazione dichiara di vivere in affitto; questa percentuale sale nettamente se si considera la fascia degli under 35, con la percentuale che sale fino al 34,7%. Tuttavia, il mercato degli immobili in affitto non è sempre &#8221; trasparente&#8221;. Sono molti quei locatori che preferiscono praticare il cosiddetto &#8220;affitto in nero&#8221;, non sapendo che questo comportamento è una vera e propria evasione fiscale e provoca delle conseguenze importanti, in particolar modo proprio nei loro confronti. Il proprietario di casa che pretende il pagamento del canone senza registrare il contratto e senza emettere regolare ricevuta o fattura, infatti, è sottoposto ad un risarcimento piuttosto oneroso da parte dello Stato, che può variare fra il 240% ed il 480% dell&#8217;imposta evasa. Inoltre, l&#8217;inquilino ha diritto entro sei mesi dalla data di eventuale rilascio dell&#8217;immobile, alla denuncia e alla restituzione delle somme pagate.</p>
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		<title>PREZZI ANCORA IN CALO MA COMPRAVENDITE IN AUMENTO.</title>
		<link>http://www.soramediazioni.it/prezzi-ancora-in-calo-ma-compravendite-in-aumento/</link>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita]]></category>

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		<description><![CDATA[I prezzi delle case sono ancora in calo, spinti al ribasso soprattutto dalle quotazioni del nuovo, con un trend in leggero peggioramento rispetto all’inizio del 2016, ma che comunque conferma il lento percorso verso una sostanziale stabilità. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, infatti, nel secondo trimestre 2016 i prezzi del residenziale sono calati dello 0,4% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I prezzi delle case sono ancora in calo, spinti al ribasso soprattutto dalle quotazioni del nuovo, con un trend in leggero peggioramento rispetto all’inizio del 2016, ma che comunque conferma il lento percorso verso una sostanziale stabilità. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, infatti, nel secondo trimestre 2016 i prezzi del residenziale sono calati dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,4 sullo stesso periodo del 2015 (il dato al trimestre precedente è stato corretto da -1,2% a – 1%).<span id="more-2855"></span></p>
<p>&#8220;La flessione è principalmente dovuta – nota l’istituto di statistica – ai prezzi delle abitazioni nuove, la cui diminuzione su base annua si amplia (-2,3% da -0,5% del trimestre precedente), diventando per la prima volta, da quando sia le nuove sia le esistenti sono in calo, più ampia e quasi doppia di quella dei prezzi delle abitazioni esistenti (stabile a -1,2%)&#8221;. In media, nel primo semestre del 2016 i prezzi su base annua diminuiscono dell&#8217;1,2%, &#8220;sintesi di un calo dell’ 1,4% per quelle nuove (il cui peso sull&#8217;indice generale è poco più di un quinto) e dell’1,2% per quelle esistenti&#8221;.<br />
I prezzi dunque non accennano a ripartire nonostante la forte ripresa delle compravendite, che nel secondo trimestre dell’anno, secondo gli ultimi dati dell&#8217;agenzia delle Entrate, hanno sfiorato un aumento del 23%.<br />
Gli addetti ai lavori, seppur con differenze sulla velocità del trend, prevedono comunque solo lievi rialzi delle quotazioni a partire dalla metà del prossimo anno: del resto difficile aspettarsi scostamenti significativi in un contesto di inflazione e crescita prossimi allo zero. Soprattutto in mercati dove c&#8217;è ancora molta offerta da smaltire.</p>
<p>Spingendosi al periodo successivo a quello analizzato dall’Istat, i dati diffusi ad inizio Ottobre da Idealista.it mostrano addirittura un&#8217;accelerazione del calo dei prezzi, con una discesa del 3%. Secondo il portale, che analizza i dati di oltre 358mila annunci immobiliari, si tratta del calo più marcato di quest&#8217;anno. Il calo maggiore si è registrato in Campania (-5%), mentre fa eccezione la Valle d&#8217;Aosta con un rialzo del 2,4%. Male anche Milano (-4%) e Roma (-2,7%).</p>
<p>Trattandosi di un’analisi effettuata sugli annunci immobiliari, potrebbe però anche indicare una diminuzione delle richieste iniziali di chi vende che potrebbe non riflettersi quindi completamente sul corrispettivo pagato alla fine della compravendita.</p>
<p>Fonte “Il Sole 24 Ore.com” e “Idealista.it”.</p>
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