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	<title>Sora Mediazioni &#187; Condominio</title>
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	<description>Servizi a 360° nell’intermediazione immobiliare</description>
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		<title>ARRIVA LA NUOVA TABELLA DI RIPARTIZIONE SPESE TRA INQUILINO E PROPRIETARIO.</title>
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		<pubDate>Wed, 14 May 2014 09:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Si sa che i rapporti tra proprietari ed inquilini per il 90% dei casi non è mai idilliaco. Si creano spesso incomprensioni che alla lunga possono degenerare in veri e propri contenziosi. Al fine di ridurre il numero delle liti e nel tentativo di contenere i costi ed i consumi condominiali, è stata siglata tra Confedilizia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si sa che i rapporti tra proprietari ed inquilini per il 90% dei casi non è mai idilliaco. Si creano spesso incomprensioni che alla lunga possono degenerare in veri e propri contenziosi.</p>
<p>Al fine di ridurre il numero delle liti e nel tentativo di contenere i costi ed i consumi condominiali, è stata siglata tra Confedilizia e tre sindacati dell&#8217;inquilinato (SICET, SUNIA e UNIAT) una nuova tabella di ripartizione spese tra locatore e conduttore.<span id="more-1262"></span></p>
<p>La nuova tabella di ripartizione spese può essere utilizzata, di comune accordo, richiamandola nel contratto di locazione con questa formula:  &#8221;GLI ONERI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO VENGONO RIPARTITI IN BASE ALLA TABELLA ONERI ACCESSORI, RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE CONCORDATA TRA CONFEDILIZIA E SUNIA-SICET-UNIAT REGISTRATA IL 30 APRILE 2014 A ROMA (agenzia Entrate, ufficio territoriale Roma 2, n°8455/3)&#8221;.</p>
<p>Con tale nuova tabella si definiscono dunque gli esborsi che il conduttore deve pagare per la fruizione di servizi comuni, i c.d. ONERI ACCESSORI, espressione, questa, introdotta con l&#8217;entrata in vigore della legge dell&#8217;equo canone e non espressamente prevista nel c.c.</p>
<p>L&#8217;obbligo di pagamento di dette spese presenta un carattere accessorio, perché si configurano come una prestazione subordinata a quella principale avente ad oggetto il pagamento del canone.</p>
<p>Rispetto alla tabella di 15 anni fa (recepita nell&#8217;allegato G del Dm 30 dicembre 2000), la nuova tabella recepisce le novità normative e tecnologiche come il cablaggio dei condomini, i sistemi di videosorveglianza e l&#8217;installazione di antenne satellitari. Inoltre, è contenuto un riferimento esplicito alle norme di legge e agli usi locali, per trovare soluzioni pratiche ed evitare il contenzioso.</p>
<p>Vediamo più da vicino le spese che deve affrontare il conduttore e le spese che toccano al locatore.</p>
<p>SPESE DELL&#8217;INQUILINO:</p>
<p>- manutenzioni ordinarie e piccole riparazioni;</p>
<p>- spese per il consumo;</p>
<p>- ispezioni e collaudi degli impianti (ascensore, autoclave, impianti di illuminazione, videocitofono e videosorveglianza, ricezione              televisiva e flussi informativi);</p>
<p>- ricarica degli estintori degli impianti antincendio;</p>
<p>- tassa sui rifiuti;</p>
<p>- 90% delle spese di portierato;</p>
<p>- materiale di pulizia (stipendi, derattizzazione, sacchi, sgombero della neve);</p>
<p>SPESE DEL PROPRIETARIO:</p>
<p>- spese straordinarie (es. installazione di nuovi impianti o loro rifacimento, adeguamento alle disposizioni di legge, l&#8217;acquisto di</p>
<p>estintori degli impianti antincendio);</p>
<p>- Imu;</p>
<p>- 10% delle spese di portierato;</p>
<p>- manutenzione straordinaria della &#8220;guardiola&#8221;;</p>
<p>- pratiche per l&#8217;assunzione o per il conferimento dell&#8217;appalto ad una impresa di pulizia;</p>
<p>- acquisto e sostituzione di macchinari per la pulizia (bidoni e contenitori).</p>
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