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	<title>Sora Mediazioni &#187; Finanziamento</title>
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	<description>Servizi a 360° nell’intermediazione immobiliare</description>
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		<title>ECOBONUS 110%</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;emergenza Covid 19 ha spinto il governo ad adottare misure economiche che siano più vicine agli italiani e che siano nuovo trampolino di lancio per la rinascita del nostro bel Paese. In materia di detrazione fiscale, la maggioranza ha firmato un emendamento al decreto rilancio 2020 apportando novità sull&#8217;ecobonus 110%. Ma di cosa si tratta? Parliamo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;emergenza Covid 19 ha spinto il governo ad adottare misure economiche che siano più vicine agli italiani e che siano nuovo trampolino di lancio per la rinascita del nostro bel Paese. In materia di detrazione fiscale, la maggioranza ha firmato un emendamento al decreto rilancio 2020 apportando novità sull&#8217;ecobonus 110%. Ma di cosa si tratta?<span id="more-5968"></span></p>
<p>Parliamo di una detrazione fiscale al 110% appunto, di tutte quelle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, per il periodo che va dal primo luglio 2020 al trentuno dicembre 2022 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Tale detrazione sui lavori di ristrutturazione si applicherà a: prime e seconde case unifamiliari e i condomini, strutture turistiche (come alberghi e residence a condizione che i proprietari siano gestori dell&#8217;attività) enti non commerciali compresi quelli appartenenti al terzo settore e quelli religiosi, agli immobili adibiti all&#8217;attività di scuola paritaria d&#8217;infanzia non profit, beni provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica e quelli di associazioni e società sportive dilettanti.</p>
<p>Non tutti i lavori però sono ammessi all&#8217;ecobonus 110% , vediamo quali lo sono nello specifico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l&#8217;involucro dell&#8217;edificio con un&#8217;incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell&#8217;edificio medesimo, entro un limite di sessanta mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l&#8217;edificio (cd cappotto degli edifici); sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spesa a trenta mila euro moltiplicato per le unità immobiliari); spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sempre se contestualmente sia stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi; la detrazione spetta anche per gli impianti fotovoltaici e accomulatori ad essi integrati, se l&#8217;installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi strutturali elencati o a quelli anti-sismici; per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anch&#8217;esse incentivate al 110%, ma con l&#8217;obbligo di intervento strutturale abbinato.</p>
<p>La detrazione si applicherà anche nel caso di lavori come sostituzione degli infissi, finestre , tende da sole, condizionatori e serramenti, solo però se tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi maggiori. Questi lavori devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell&#8217;edificio, questa è condizione necessaria per aver diritto all&#8217;ecobonus 110%; nel caso in cui non sia possibile sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l&#8217;attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L&#8217;ecobonus 110% sarà valido per la seconda casa sempre e quando si tratti di seconde case non di lusso. E secondo le ultime novità del decreto rilancio sull&#8217;ecobonus 110% la detrazione per i lavori di ristrutturazione sarebbe estesa anche agli impianti sportivi e agli alberghi.</p>
<p>In luogo della detrazione i contribuenti possono optare per uno sconto in fattura, cedendo la detrazione al fornitore o ad una banca per la trasformazione in credito d&#8217;imposta con possibilità di cessione a terzi. La quota di credito d&#8217;imposta non utilizzata nell&#8217;anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. In pratica si può chiedere al fornitore uno sconto pari alla somma che corrisponde alla detrazione spettante. Il fornitore che ha effettuato gli interventi poi potrà recuperare la somma applicando un credito d&#8217;imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ad intervenire nel rilascio della documentazione necessaria all&#8217;accesso al superbonus 110% sono il tecnico (geometra, ingegnere, architetto) che segue l&#8217;andamento dei lavori garantendone la conformità a quanto previsto dai bonus. Commercialista e Caf intervengono invece nella redazione del visto di conformità. La copia della documentazione va poi inoltrata all&#8217;Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e lo sviluppo economico sostenibile).</p>
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		<title>PREZZI ANCORA IN CALO MA COMPRAVENDITE IN AUMENTO.</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I prezzi delle case sono ancora in calo, spinti al ribasso soprattutto dalle quotazioni del nuovo, con un trend in leggero peggioramento rispetto all’inizio del 2016, ma che comunque conferma il lento percorso verso una sostanziale stabilità. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, infatti, nel secondo trimestre 2016 i prezzi del residenziale sono calati dello 0,4% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I prezzi delle case sono ancora in calo, spinti al ribasso soprattutto dalle quotazioni del nuovo, con un trend in leggero peggioramento rispetto all’inizio del 2016, ma che comunque conferma il lento percorso verso una sostanziale stabilità. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, infatti, nel secondo trimestre 2016 i prezzi del residenziale sono calati dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,4 sullo stesso periodo del 2015 (il dato al trimestre precedente è stato corretto da -1,2% a – 1%).<span id="more-2855"></span></p>
<p>&#8220;La flessione è principalmente dovuta – nota l’istituto di statistica – ai prezzi delle abitazioni nuove, la cui diminuzione su base annua si amplia (-2,3% da -0,5% del trimestre precedente), diventando per la prima volta, da quando sia le nuove sia le esistenti sono in calo, più ampia e quasi doppia di quella dei prezzi delle abitazioni esistenti (stabile a -1,2%)&#8221;. In media, nel primo semestre del 2016 i prezzi su base annua diminuiscono dell&#8217;1,2%, &#8220;sintesi di un calo dell’ 1,4% per quelle nuove (il cui peso sull&#8217;indice generale è poco più di un quinto) e dell’1,2% per quelle esistenti&#8221;.<br />
I prezzi dunque non accennano a ripartire nonostante la forte ripresa delle compravendite, che nel secondo trimestre dell’anno, secondo gli ultimi dati dell&#8217;agenzia delle Entrate, hanno sfiorato un aumento del 23%.<br />
Gli addetti ai lavori, seppur con differenze sulla velocità del trend, prevedono comunque solo lievi rialzi delle quotazioni a partire dalla metà del prossimo anno: del resto difficile aspettarsi scostamenti significativi in un contesto di inflazione e crescita prossimi allo zero. Soprattutto in mercati dove c&#8217;è ancora molta offerta da smaltire.</p>
<p>Spingendosi al periodo successivo a quello analizzato dall’Istat, i dati diffusi ad inizio Ottobre da Idealista.it mostrano addirittura un&#8217;accelerazione del calo dei prezzi, con una discesa del 3%. Secondo il portale, che analizza i dati di oltre 358mila annunci immobiliari, si tratta del calo più marcato di quest&#8217;anno. Il calo maggiore si è registrato in Campania (-5%), mentre fa eccezione la Valle d&#8217;Aosta con un rialzo del 2,4%. Male anche Milano (-4%) e Roma (-2,7%).</p>
<p>Trattandosi di un’analisi effettuata sugli annunci immobiliari, potrebbe però anche indicare una diminuzione delle richieste iniziali di chi vende che potrebbe non riflettersi quindi completamente sul corrispettivo pagato alla fine della compravendita.</p>
<p>Fonte “Il Sole 24 Ore.com” e “Idealista.it”.</p>
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		<title>LEASING IMMOBILIARE</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla Legge di Stabilità che fissa le regole per il &#8220;leasing immobiliare&#8221;. Esso potrà essere attivato sia nel caso in cui l&#8217;immobile debba essere acquistato, sia nel caso in cui debba essere costruito. In sostanza, la locazione finanziaria immobiliare prevede che sia l&#8217;intermediario finanziario ad acquistare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla Legge di Stabilità che fissa le regole per il &#8220;leasing immobiliare&#8221;. Esso potrà essere attivato sia nel caso in cui l&#8217;immobile debba essere acquistato, sia nel caso in cui debba essere costruito.<span id="more-2304"></span></p>
<p>In sostanza, la locazione finanziaria immobiliare prevede che sia l&#8217;intermediario finanziario ad acquistare casa o a far costruire  l&#8217;immobile e che lo metta a disposizione dell&#8217;utilizzatore attraverso il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.</p>
<p>Al termine dello stesso, sarà lui a decidere se divenire effettivo proprietario pagando una maxi-rata finale, scontando dalla cifra complessiva l&#8217;ammontare dei canoni pagati nel corso degli anni; altrimenti potrà chiedere la prosecuzione del contratto di locazione finanziaria o rinunciare definitivamente all&#8217;acquisto.</p>
<p>Questo strumento è rivolto principalmente a giovani di età inferiore ai 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all&#8217;atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano proprietari di immobili a destinazione abitativa.</p>
<p>Acquistando la casa in leasing si otterrebbe una detrazione IRPEF del 19% sui canoni fino a 8.000 euro all&#8217;anno e una detrazione del 19% calcolata su un massimo di 20.000 euro sul pagamento del prezzo di riscatto finale.</p>
<p>Attraverso questo strumento non vi è l&#8217;obbligo di garantire il finanziamento con l&#8217;iscrizione di ipoteche, quindi sarà facile per l&#8217;utilizzatore ottenere l&#8217;approvazione per avviare lo stesso da parte dell&#8217;intermediario finanziario, il quale a sua volta avrà il vantaggio di procedere alla vendita  dell&#8217;immobile  in caso di  morosità dell&#8217;utilizzatore e dopo aver convalidato lo sfratto. Per l&#8217;inadempimento dell&#8217;utilizzatore, inoltre, la banca dopo la restituzione dell&#8217;immobile è tenuta a corrispondere  all&#8217;utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotti canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere utilizzati e del prezzo pattuito per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione finale di acquisto.</p>
<p>L&#8217;utilizzatore ha la possibilità di chiedere la sospensione dei corrispettivi periodici per il verificarsi di determinati eventi imprevisti, primo fra tutti la cessazione di rapporti di lavoro subordinato, a seguito della quale l&#8217;esecuzione del contratto di leasing sarà sospeso per non più di una volta e per il periodo massimo non superiore a dodici mesi.</p>
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		<title>ESCAMOTAGE PER ALLEGGERIRE L&#8217;IMPOSIZIONE FISCALE: SEPARAZIONE SU CARTA ED INTESTAZIONE DI IMMOBILI A FIGLI MINORENNI.</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 16:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[In Italia si sa, la pressione fiscale è alle stelle e sempre più italiani, per continuare ad avere una vita dignitosa, aguzzano l&#8217;ingegno per pagare meno. Mai come negli ultimi anni il denaro sembra aver preso il sopravvento sui sentimenti e così è scoppiato il boom delle coppie che si separano solo su carta per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia si sa, la pressione fiscale è alle stelle e sempre più italiani, per continuare ad avere una vita dignitosa, aguzzano l&#8217;ingegno per pagare meno. Mai come negli ultimi anni il denaro sembra aver preso il sopravvento sui sentimenti e così è scoppiato il boom delle coppie che si separano solo su carta per pagare meno IRPEF e dell&#8217;intestazione degli immobili ai figli minorenni per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa.<span id="more-1874"></span></p>
<p>Il conteggio per il pagamento delle tasse si basa sull&#8217;ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente). Questo parametro nel caso di una coppia sposata in regime di comunione legale dei beni, viene calcolato su entrambi i redditi, mentre con una separazione si determinerà un ISEE più basso perchè basato sulle entrate di un solo coniuge. Di conseguenza, si avrà un aumento delle prestazioni sociali agevolate per le famiglie. Così facendo ci sarebbe anche un evidente taglio sull&#8217;IRPEF e sulle addizionali comunali e regionali con la detrazione dal reddito dell&#8217;assegno annuale di mantenimento dei figli. In più, nel caso in cui uno dei due genitori, separati legalmente, andasse a risiedere nella seconda casa, su questo immobile si potrebbero portare in detrazione gli interessi passivi pagati sul mutuo e non pagarne la relativa IMU (da versare invece qualora l&#8217;immobile risulti come seconda casa). L&#8217;IMU sulla casa coniugale, infatti, è a carico del coniuge assegnatario e dunque si rientra nella casistica dell&#8217;esenzione se si utilizza il secondo immobile come abitazione principale.</p>
<p>Ma per risparmiare sulle tasse si fa di tutto, anche intestare un immobile al figlio minore. Per procedere all&#8217;operazione serve l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare (si tratta di un atto di amministrazione straordinaria in favore del minore il cui via libera può essere richiesto direttamente dal notaio o al tribunale come atto di volontaria giurisdizione). Sono necessari, però, alcuni requisiti:</p>
<p>- vostro figlio non deve avere nessun immobile già intestato al momento della richiesta;</p>
<p>- i genitori devono essere entrambi consenzienti e d&#8217;accordo al momento della firma;</p>
<p>- la residenza deve essere effettuata presso il comune dove è costruito l&#8217;immobile in questione;</p>
<p>- per il figlio minorenne deve essere il primo ed unico alloggio indicato sulla carta come prima casa.</p>
<p>Vediamo da vicino invece quali sono le controindicazioni.</p>
<p>Acquistare una casa da intestare al figlio minore configura una forma di &#8220;donazione indiretta&#8221;; ciò consente ad un eventuale secondo figlio di impugnare l&#8217;atto nel caso in cui i genitori non provvedano a donare anche a lui la stessa somma. I genitori, salvo il caso di ritornare davanti al giudice o al notaio, non potranno più disporre del bene al compimento dei 18 anni del figlio che ne acquisterà la piena proprietà. Il minore che avrà un immobile intestato non potrà più chiedere in futuro agevolazioni fiscali sulla prima casa per altri immobili. Questo perchè dette agevolazioni possono essere richieste una sola volta per una sola casa. Inoltre un minore non avendo reddito non può risultare titolare di un finanziamento. Ciò comporta che se l&#8217;immobile fosse acquistato con un mutuo, il prestito non potrà essere portato in detrazione. Infatti tale bonus è ammesso solo per chi risulta contemporaneamente intestatario del contratto di mutuo e dell&#8217;immobile.  Infine, fino a quando il minore non raggiunga la maggior età, i genitori avranno l&#8217;usufrutto sulla proprietà e denunceranno l&#8217;immobile tra le loro tasse come seconda casa, salvo la separazione fittizia.</p>
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		<title>E SE ACQUISTASSI UN IMMOBILE &#8220;A RATE&#8221;?</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nell&#8217;attuale fase economica recessiva e di restrizione del credito nel campo immobiliare, è bene conoscere le diverse possibilità attraverso cui acquistare casa in modo alternativo al contratto di compravendita ordinario, per consentire a tutti coloro che vogliono un immobile di proprietà di non rinunciare ai propri sogni a causa di un mutuo non concesso. Oltre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;attuale fase economica recessiva e di restrizione del credito nel campo immobiliare, è bene conoscere le diverse possibilità attraverso cui acquistare casa in modo alternativo al contratto di compravendita ordinario, per consentire a tutti coloro che vogliono un immobile di proprietà di non rinunciare ai propri sogni a causa di un mutuo non concesso.<span id="more-1493"></span></p>
<p>Oltre alle modalità illustrate negli articoli precedenti, proponiamo un&#8217;ulteriore soluzione, quella prevista dall&#8217;art. 1523 c.c. ovvero la VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA&#8217; (o c.d. VENDITA CON PATTO  DI RISERVATO DOMINIO).</p>
<p>Si tratta di una forma di pagamento rateizzata spesso sostitutiva del mutuo.</p>
<p>Parliamo di una forma di contratto con il quale l&#8217;acquisizione del diritto di proprietà è subordinata ad una condizione sospensiva ovvero il pagamento dell&#8217;intero prezzo pattuito dalle parti in causa.</p>
<p>Dunque il pagamento è frazionato nel tempo e nonostante il godimento immediato del bene, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell&#8217;ultima rata del prezzo. Tale modalità di vendita deve essere espressamente concordata tra le parti e riportata nel contratto.</p>
<p>In caso di inadempimento e quindi se il prezzo non dovesse essere interamente pagato, il venditore ha diritto a riprendersi il possesso della cosa venduta, tramite risoluzione del contratto.</p>
<p>Il venditore inoltre dovrà restituire le rate già riscosse, salvo il diritto a trattenerne una quota a titolo di compenso per l&#8217;uso che il compratore ha fatto della cosa o salvo il riconoscimento da parte di un giudice del diritto di risarcimento per danni.</p>
<p>Il venditore non può ottenere la risoluzione del contratto per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l&#8217;ottava parte del prezzo, nonostante ogni patto contrario. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.</p>
<p>Dunque chi ha venduto un bene con pagamento dilazionato corre il rischio di vederlo pignorato da un creditore dell&#8217;acquirente.</p>
<p>Può anche accadere che l&#8217;acquirente stesso (in cattiva fede) venda il bene ad un terzo che non sa che il bene non è stato pagato all&#8217;originario venditore (terzo acquirente in buona fede).</p>
<p>E&#8217; bene dunque rivolgersi ad esperti del settore per la stipula del contratto.</p>
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		<title>DL: &#8220;MISURE URGENTI PER IL DISAGIO ABITATIVO&#8221;.</title>
		<link>http://www.soramediazioni.it/dl-misure-urgenti-per-il-disagio-abitativo/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 16:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge con lo scopo di fornire un reale sostegno economico a quanti, in questa situazione di forte incertezza e di instabilità economica che il nostro Paese sta attraversando, non riescono più a pagare l&#8217;affitto. A fronte di questa grave emergenza con il Dl [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge con lo scopo di fornire un reale sostegno economico a quanti, in questa situazione di forte incertezza e di instabilità economica che il nostro Paese sta attraversando, non riescono più a pagare l&#8217;affitto.</p>
<p>A fronte di questa grave emergenza con il Dl suddetto, è stato deciso di incrementare sia il &#8220;Fondo nazionale per il sostegno all&#8217;accesso alle abitazioni in locazione&#8221; con 100 milioni di euro, sia il &#8220;Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli&#8221; di 226 milioni di euro.<span id="more-1180"></span></p>
<p>Tenendo conto che circa 2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito e che ciò genera innumerevoli tensioni sul mercato delle locazioni, parte delle risorse &#8220;Fondo Affitto&#8221; vengono destinate alla creazione di strumenti locali volti ad assumere una posizione di mediazione-garanzia tra proprietari ed affittuari per mancati pagamenti del canone e/o per eventuali danni arrecati all&#8217;immobile locato.</p>
<p>In più, per incentivare il mercato immobiliare, il Dl prevede una riduzione della cedolare secca per contratti a canone concordato; è prevista, infatti, una diminuzione di aliquota dal 15% al 10% per il quadriennio 2014-2017.</p>
<p>Ulteriori obiettivi che il Governo Renzi tenta di raggiungere attraverso tale Dl sono: l&#8217;ampliamento dell&#8217;offerta di alloggi popolari e lo sviluppo dell&#8217;edilizia residenziale sociale.</p>
<p>Ciò attraverso attività di recupero, manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.</p>
<p>A tal fine, sono previsti accordi con regioni ed enti locali per favorire l&#8217;acquisto degli alloggi ex IACP da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero e alla realizzazione di nuovi alloggi.</p>
<p>A completamento della riforma, si pone la lotta all&#8217;occupazione abusiva attraverso l&#8217;impossibilità di richiedere la residenza e l&#8217;allacciamento ai pubblici servizi da parte degli occupanti non legittimati degli immobili inutilizzati dai proprietari effettivi.</p>
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		<title>LA NUDA PROPRIETA&#8217;.</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 08:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Gismondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>

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		<description><![CDATA[La crisi ha modificato sia il profilo del venditore che dell&#8217;acquirente, dando vita a nuove prospettive di vendita e di acquisto. Per questo motivo è sempre più in voga la NUDA PROPRIETA&#8217;, utilizzata sempre più spesso da famiglie giovani e di media età che cercano liquidità immediata da questa soluzione: cedono il proprio immobile continuando [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi ha modificato sia il profilo del venditore che dell&#8217;acquirente, dando vita a nuove prospettive di vendita e di acquisto.</p>
<p>Per questo motivo è sempre più in voga la NUDA PROPRIETA&#8217;, utilizzata sempre più spesso da famiglie giovani e di media età che cercano liquidità immediata da questa soluzione: cedono il proprio immobile continuando a viverci e, nello stesso tempo, possono disporre di liquidità da utilizzare per il sostentamento o per nuovi investimenti. <span id="more-817"></span></p>
<div>Dunque, una volta ceduta la nuda proprietà (valore dell&#8217;immobile decurtato dell&#8217;usufrutto) di un immobile, l&#8217;usufruttuario ha diritto di goderne l&#8217;uso per tutta la vita o entro un periodo determinato in fase di contratto. Nel caso in cui l&#8217;usufruttuario decedesse durante il periodo in cui l&#8217;usufrutto a tempo fosse ancora in vigore, l&#8217;usufrutto e la nuda proprietà si congiungerebbero nella piene proprietà e l&#8217;immobile entrerebbe nella piena disponibilità del nudo proprietario. Se muore il nudo proprietario la nuda proprietà si trasmette ai suoi eredi che diverranno pieni proprietari alla morte dell&#8217;usufruttuario. L&#8217;usufruttuario può essere una persona sola oppure due coniugi ed è tenuto a sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria dell&#8217;abitazione, mantenendo l&#8217;immobile in buono stato, senza danneggiarlo o modificarlo all&#8217;insaputa del nudo proprietario.</div>
<div>L&#8217;usufruttuario esercita il diritto di voto quando nell&#8217;assemblea condominiale si discutono affari che riguardano l&#8217;ordinaria amministrazione ed il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.</div>
<div>Se l&#8217;usufruttuario non paga le spese condominiali di sua competenza, l&#8217;amministratore condominiale potrà esercitare i diritti del condominio promuovendo esecuzione forzata sul diritto di usufrutto che, come stabilisce l&#8217;art. 2810 cc, può essere ipotecato.</div>
<div>Inoltre ai sensi dell&#8217;art. 1008 cc l&#8217;usufruttuario è tenuto al pagamento dell&#8217; IMU e dell&#8217; IRPEF proprio perchè gode di un diritto reale.</div>
<div>L&#8217;usufruttuario può anche affittare l&#8217;immobile  percependone gli affitti e  non modificandone la destinazione economica oppure vendere l&#8217;usufrutto a terze persone nei limiti dei termini previsti nel contratto di vendita di nuda proprietà.</div>
<div>Il nudo proprietario (che ha diritto di proprietà su un immobile, ma non il diritto di goderne l&#8217;uso) acquista certamente l&#8217;immobile oggi ad un prezzo agevolato, dal momento che la nuda proprietà si rivaluta doppiamente: sia grazie all&#8217;incremento del valore di mercato dell&#8217;immobile, sia grazie all&#8217;avanzamento dell&#8217;età dell&#8217;usufruttuario.</div>
<div>Ciò costituisce per il nudo proprietario fonte di notevole guadagno nel caso in cui egli volesse trasferire a terzi in qualsiasi momento la nuda proprietà dell&#8217;immobile stesso.</div>
<div>Il nudo proprietario a differenze dell&#8217;usufruttuario è tenuto a sostenere le spese straordinarie ossia le spese strutturali, percependo dall&#8217;usufruttuario l&#8217;interesse legale nella misura del 5% per spese sostenute per effettuare tali riparazioni.</div>
<div>Quando all&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea condominiale sono previste deliberazioni relative alla manutenzione straordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio, il diritto di voto spetta al nudo proprietario.</div>
<div>Il prezzo di vendita della nuda proprietà si stabilisce applicando un coefficiente, secondo l&#8217;età dell&#8217;usufruttuario, al valore di mercato  dell&#8217;immobile. Questi coefficienti sono redatti periodicamente del Ministero delle Finanze e sono basati sulle aspettative di vita statistica in Italia e sul tasso di interesse legale in vigore.</div>
<div>L&#8217;usufrutto a tempo, invece (e dunque la possibilità di usufruire dell&#8217;immobile di cui si è ceduta la nuda proprietà per un periodo di tempo non legato all&#8217;età dell&#8217;usufruttuario), si calcola scontando gli anni della durata dello stesso dall&#8217;aspettativa di vita media (intorno agli 85 anni) indicata dall&#8217;ISTAT, facendo quindi riferimento alle normali tabelle per il calcolo della nuda proprietà.</div>
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