COVID 19 ED AFFITTI COMMERCIALI
L’emergenza CoronaVirus ha portato molte categorie colpite da una grave crisi economica a chiedere forme di sostentamento al governo. Ma cosa di concreto è stato messo in atto dal potere esecutivo?
Tra le diverse misure inserite dal Governo Conte nel Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 Maggio 2020, è stato predisposto anche uno “sconto” per gli affitti dei locali commerciali.
Si tratta di un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio. L’agevolazione scende al 30% in caso di affitto d’azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In più il nuovo credito d’imposta in alternativa all’utilizzo diretto, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.
E’ possibile optare per la cessione del credito d’imposta anche al locatore; in questo caso quest’ultimo può utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa o professione, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n.241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto a limiti di compensazione. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 61 TUIR e dei componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, TUIR. In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo è espressamente previsto che il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’ art.65 Decreto Cura Italia. Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.
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