LEGGE DI STABILITA’: IMPOSTE SULLA CASA.
Il disegno di Legge di stabilità 2014 contiene novità importanti sul tema dell’imposizione sulla casa, settore sottoposto a continui cambiamenti che generano confusione, paure, ansie per i singoli contribuenti.
Vediamo di fare il punto della situazione.
Partiamo dal 2012 anno in cui il decreto salva-Italia introduce l’IMU in sostituzione dell’ICI.
Tale imposta ha aumentato notevolmente la pressione fiscale su tutte le abitazioni comprese le prime case. Inoltre a svuotare le tasche degli italiani ha contribuito anche la allora denominata TARSU.
Neanche le abitazioni locate hanno avuto la meglio; infatti i canoni percepiti vengono sottoposti ad IRPEF o a cedolare secca, mentre le seconde case non pongono alcuna imposta sui redditi.
La situazione cambia nel 2013. Si apre la strada alla cancellazione totale dell’IMU sulla prima casa, mentre l’imposta continua ad applicarsi su tutte le altre abitazioni e sugli immobili commerciali.
La TARSU invece si evolve in TARES-RIFIUTI più una maggiorazione, la TARES-SERVIZI indivisibili destinata allo Stato.
Nel 2014 cosa ci attende? L’IMU è definitivamente cancellata per le abitazioni principali, mentre resta per tutti gli altri immobili.
Entrerà in vigore la cosiddetta TRISE, composta da TARI e TASI.
La TARES-RIFIUTI cambia in TARI (tassa per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).
La TARES-SERVIZI è soppressa, ma sostituita dalla TASI (tassa per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ad esempio l’illuminazione, manutenzione dei marciapiedi….), destinata a differenza della prima ai comuni.
La TASI è pagata dai proprietari, ma anche da eventuali inquilini per immobili locati o concessi a titolo gratuito, nella misura del 10% del prelievo complessivo, aumentabile dai comuni.
La TARI (quota sui rifiuti) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI verrà pagata sui metri quadri e sarà completata dalla TARIP sul volume di rifiuti effettivamente prodotto nell’unità abitativa.
La TASI (tassa sui servizi indivisibili) dovrà essere pagata ove sussista il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
La base imponibile per la TASI sarà l’IMU e l’aliquota applicabile è pari all’ 1 per mille, con i comuni che avranno la facoltà di deliberare la riduzione o l’incremento dell’aliquota.
La TASI si applica sulla stessa base imponibile dell’IMU, ma non prevede le detrazioni.
Dal 2014, le rate della nuova tassa TRISE avranno scadenze trimestrali ed andranno saldate il 16 gennaio, il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre di ogni anno, anche se compete agli enti locali la definizione del numero di rate e delle scadenze da applicare.
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