IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’.
Il D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, entrato in vigore il 30 Giugno 2003) fa esclusivo riferimento al concetto di AGIBILITA’, in virtù delle norme contenute nel Titolo III agli artt. 24-26, eliminando in tal modo la distinzione tra Certificato di ABITABILITA’ e quello di AGIBILITA’. Un’ambiguità terminologica che nel corso degli anni ha sempre creato confusione in ambito applicativo.
Se da un lato il certificato di abitabilità si riferiva agli edifici destinati ad essere abitati, infatti, dall’altro il concetto di agibilità si riferiva a tutti gli altri edifici a minor frequentazione umana. Tale sottile differenza, creava problemi concettuali tali, da sottoporre entrambi i certificati alla medesima normativa; si è reso dunque necessario, un intervento legislativo in merito.
Ma a cosa serve il certificato di agibilità? Esso ha la funzione di certificare la “sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati” (art. 24, I comma).
E’ necessario esserne in possesso quando si procede a stipulare un atto di compravendita o di donazione o quando si stipula un contratto di locazione. In realtà, un immobile può essere alienato anche senza il certificato, perchè può essere già stata presentata la richiesta, ma non ancora rilasciato. Tuttavia è preferibile informarsi della sua esistenza per essere certi che l’immobile abbia i requisiti per poter essere abitato. Il certificato di agibilità va richiesto ogni qualvolta viene ultimata una nuova costruzione, realizzato un ampliamento o sopraelevazione o comunque viene effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia che comporti delle modifiche sostanziali, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori. Superato detto termine, si avrà l’applicazione di una sanzione pecuniaria che può andare da 77 a 464 euro. Anche quando si effettua un cambio di destinazione d’uso è necessario richiedere l’agibilità, perchè le condizioni richieste per un alloggio possono essere diverse da quelle necessarie per un negozio, un ufficio e così via.
La domanda per richiedere il certificato di agibilità va indirizzata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è ubicato l’immobile. Tale domanda, deve essere corredata da:
- ricevuta dell’avvenuta richiesta di accatastamento presentata all’ex Agenzia del Territorio;
- dichiarazione dello stesso richiedente attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato; l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall’impresa installatrice, nonchè certificato di collaudo degli stessi, laddove siano previsti;
- certificato di collaudo statico, laddove siano previsti interventi strutturali;
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente, delle opere realizzate, in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
A completamento, è necessario far riferimento sempre al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme di Attuazione della locale strumentazione urbanistica. Il certificato deve essere rilasciato dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Durante questo periodo, il responsabile dell’ufficio deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Il termine di 30 giorni può essere interrotto solo una volta (entro i primi 15 giorni) per richiedere eventuale documentazione integrativa. Dopo tale interruzione. decorrono nuovamente 30 giorni. In caso di mancata risposta, resta valido il “silenzio assenso” se è stato espresso il parere positivo preventivo dall’Azienda Sanitaria Locale competente.
A completamento del D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380, il DL n.69/2013 (Decreto del Fare) ha introdotto la possibilità di ottenere il certificato di agibilità con un’autocertificazione del Direttore dei Lavori o di un altro tecnico incaricato, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti.
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