L’ACE DIVENTA APE. PERCHE’?
Il decreto 63/2013 sull’efficienza energetica in edilizia non contiene solo il cd. ECOBONUS (importanti proroghe alla detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici), ma anche il cambiamento del nome dell’attestato di certificazione energetica (ACE) in attestato di prestazione energetica (APE) spianando la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, recependo così la direttiva europea 81/2010.
Le modalità per redigere l’APE e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, dunque l’avvio dell’APE potrebbe essere ancora molto lento.
L’attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita e ad esso si potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica (infatti l’obbligo di dotare l’edificio dell’attestato di prestazione energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità).
L’attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti che certificheranno la prestazione energetica attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e forniranno raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Come per il vecchio attestato di certificazione energetica, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti (in questo caso l’APE vieni rilasciata dal costruttore) ed in caso di interventi che insistono su oltre il 25 % della superficie dell’involucro di edifici già esistenti.
Nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’APE. Esso inoltre è previsto anche per il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.
L’APE può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
Attenzione, se non si rispetta l’obbligo di redazione dell’APE in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, i proprietari degli immobili dovranno pagare un’ammenda da 3.000 a 18.000 euro. Così come sono previste sanzioni per il professionista nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetti i criteri stabiliti dalla legge.
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