AFFITTO CON RISCATTO (RENT TO BUY).
Hai mai pensato alla formula “affitto con riscatto” per acquistare la casa dei tuoi sogni?
Le attuali condizioni di mercato e le difficoltà di accesso al mutuo portano a cercare nuove strategie di vendita che possono apportare vantaggi per entrambe le parti. Vediamo come funziona.
L’eventuale futuro acquirente stipula con il venditore due accordi: un contratto di locazione (ad un canone annuo superiore a quello di mercato) ed un contratto di opzione con il quale potrà comprare la casa ad un prezzo stabilito in precedenza e dopo un certo numero di anni.
Il prezzo pattuito per il futuro acquisto è pari alla differenza tra il prezzo di listino, il costo dell’opzione e l’importo complessivo dei canoni di locazione che l’inquilino dovrà pagare. Facciamo un esempio.
Supponiamo che il prezzo di un immobile sia di € 120.000,00, che il costo di opzione sia fissato ad € 5.000,00 e che sia stato pagato un affitto per 24 mesi ad un canone mensile di € 600,00. Il prezzo di riscatto sarà pari ad € 100.600,00 (120.000 – 5.000 – 14.400).
Dunque è più vantaggioso l’affitto a riscatto rispetto ad una vendita della casa entro i primi anni del mutuo, poichè complessivamente le spese notarili, le imposte di legge e gli interessi dovuti alla banca supererebbero quanto versato per la locazione.
E’ bene ribadire che la formula affitto con riscatto ha come obiettivo l’acquisto futuro dell’immobile; infatti, in caso di disdetta o mancato esercizio dell’opzione, nulla sarà dovuto in restituzione dal concedente all’inquilino.
Quest’ultimo, alla scadenza fissata, se non intende esercitare l’opzione di acquisto può proseguire a pagare il canone fissato nel contratto di locazione (più alto del canone medio di mercato) o dare disdetta e liberare l’immobile con preavviso di 6 mesi.
In questo caso il locatore avrà comunque percepito oltre il prezzo dell’opzione, un ottimo affitto e potrà disporre nuovamente dell’immobile.
Attenzione, se l’immobile è in costruzione e su questo non sia prevista alcuna fideiussione a garanzia, in caso di fallimento del costruttore quanto versato dall’acquirente potrebbe andare irrimediabilmente perso.
Potrebbe anche accadere che nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l’esercizio del diritto di opzione, il proprietario decida di cedere l’immobile ad un terzo acquirente, con la possibilità che quest’ultimo non riconosca all’affittuario il diritto di opzione.
Per tutti questi motivi è bene affidarsi sempre ad un professionista che segua personalmente la stipula.
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