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CEDOLARE SECCA: NOVITA’ 2017

this entry has 0 Comments/ in Affitti, News / by Manuele Gismondi
24 febbraio 2017

La cedolare secca è un regime di tassazione sui canoni d’affitto alternativo a quello ordinario di cui può usufruire il Locatore comunicandolo al Conduttore direttamente o facendo inserire una clausola nel contratto di locazione. Il Locatore aderendo alla cedolare secca rinuncia per un periodo di tempo alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se è previsto nel contratto. La cedolare consiste nel pagamento di un’imposta fissa che andrà a sostituire le spese relative alla registrazione, alla proroga e alla risoluzione del contratto: l’imposta di bollo e l’imposta di registro. 
Se l’aliquota, fino a qualche mese fa, per i contratti di locazione a canone concordato era stabilita al 15%, nel 2017 l’aliquota viene ridotta al 10%, fino alla fine dell’anno, sia per quanto riguarda questi contratti e sia per quelli transitori ( da 1 a 3 anni) stipulati nei Comuni con scarsa densità abitativa o in quelli ad alta densità; l’aliquota è al 10% anche sui contratti stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza dopo che si sono verificati degli eventi calamitosi.

Un’altra novità riguarda i Locatori “distratti”. Molti Locatori dimenticano di comunicare all’Agenzia delle Entrate la proroga di un contratto alla scadenza con la conseguenza che l’opzione per la cedolare non si rinnovi automaticamente. Per evitare ciò, grazie ad un provvedimento approvato a fine 2016, chi dimentica di confermare la proroga nei primi mesi del contratto non ha bisogno di alcuna revoca se il contribuente mantiene un comportamento coerente.

Per quanto riguarda il pagamento, con la cedolare secca le tasse vanno pagate con un acconto e successivamente un saldo:

- l’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera € 51,65 e può essere pagato in un’unica soluzione se l’importo è inferiore a € 257, 52 oppure in due rate se l’importo dovuto supera € 257,52. Non è dovuto, invece, nel primo anno poiché manca la base imponibile di riferimento;

- il saldo va effettuato entro il 16 Giugno dell’anno successivo ed è possibile ritardare il pagamento fino al 16 Luglio con una maggiorazione dello 0,40%.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

1840 – Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata 

1841 – Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione 

1842 – Cedolare secca locazioni – Saldo 

 

Fonte: Casa.it

 

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